Consiglio di Stato, Sezione V, 12 giugno 2019
Autore: giuseppe - Pubblicato il 17 giugno 2019
SOLLEVATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 186 BIS, COMMA 6, L.F.
[A] I dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 186 bis, comma 6, R.d. 16 marzo 1942, n. 267. [B] Se l’art. 186 bis, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sia stato abrogato implicitamente dall’art. 80, comma 5, lett. b), D. Lgs. 50/2016. [C] Il regime di responsabilità del mandatario non può giustificare la diversità di disciplina rispetto all’impresa singola stabilita dall’art. 186 bis, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267. [D] Non è giustificabile la diversità di disciplina tra mandataria e mandante stabilita dall’art. 186 bis, comma 6, R.d. 16 marzo 1942, n. 267. [E] Il divieto contenuto nell’art. 186 bis, comma 6, L.F. viola l’art. 41 Cost. e [F] l’art. 97 Cost.
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